“Adeguati assetti organizzativi”. È stato questo il tema centrale del webinar che si è tenuto giovedì scorso ed organizzato dalla Conferenza regionale dei 14 ordini commercialisti della Sicilia presieduta da Maurizio Attinelli. Tra gli altri, al webinar hanno partecipato Nicolò La Barbera della Fondazione nazionale dei Commercialisti e Simone Brancozzi, commercialista di Fermo e autore di diverse pubblicazioni, che ha trattato come l’attività del commercialista, oltre a diventare sempre più “specialistica” diventa sempre più gravosa anche per i numerosi obblighi di legge previsti dall’art. 2086 codice civile secondo comma. La riforma della legge fallimentare, attuata con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, o C.C.I.I.), ha introdotto un nuovo dovere per tutte le società, che siano società di persone o società di capitali, contenuto, appunto, nell’ art 2086 c.c. secondo comma. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Ma non basta: l’imprenditore deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Durante il webinar si è convenuto che in seguito a questa fondamentale disposizione di legge, che, la professione cambierà nuovamente l’attività di consulenza alle imprese. Infatti il professionista nello svolgere l’attività prevista dall’art. 2403 c.c. «doveri del collegio sindacale» da oggi dovrà vigilare anche sull’adeguatezza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086)”.
«Il legislatore – afferma Maurizio Attinelli -, in estrema sintesi, non vuole più che l’azienda venga gestita a braccio e utilizza come garante della vigilanza degli adeguati assetti amministratori, revisori, collegio sindacale e sindaco di srl. Per cui la previsione di avere dei commercialisti che siano specializzati in tal senso sarà un ottimo viatico per consentire alle imprese di superare indenne il Codice della Crisi d’impresa. Ed in questo senso lo sono anche le prime sentenze del Tribunale delle Imprese di Milano del 18/10/2019 nr. 8159; del Tribunale delle Imprese di Roma del 08/04/2020 Nr. 8159 della recentissima Ordinanza della Cassazione nr. 20383 del 28/09/2020 e degli innumerevoli articoli in dottrina».
Simone Brancozzi ha concluso che queste sentenze hanno sancito in modo inequivocabile che i sindaci rispondono penalmente con gli amministratori del dissesto della società per aver dato parere favorevole all’approvazione dei bilanci, a nulla rilevando che nel corso degli anni in alcuni verbali abbiano segnalato talune anomalie. A fornire questa rigorosa interpretazione è la recentissima sentenza 11308/2020 della Cassazione.