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Legambiente e il caso Randello: “La soprintendente e il dirigente che ha dato l’autorizzazione sul chiosco sono da sostituire. Intervenga la magistratura”

by Redazione
29 Ottobre 2018
in Politica
Legambiente e il caso Randello: “La soprintendente e il dirigente che ha dato l’autorizzazione sul chiosco sono da sostituire. Intervenga la magistratura”
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Gli ultimi lembi di naturalità sulla costa iblea rimangono tali. Questo è il senso della sentenza del Tar Catania sullo stabilimento balneare del Donnafugata Resort sulla spiaggia di Randello. Grazie all’opposizione ed alla testardaggine del Comitato per Randello e di Legambiente Ragusa la spiaggia (nella foto) rimane libera. Infatti decisiva è stata la costituzione in giudizio davanti al Tar, a fianco del comune di Ragusa, del comitato per Randello e di Legambiente, che con propria memoria presentata dallo studio legale Giuliano di Siracusa, hanno di fatto ribaltato il giudizio espresso dal Tar a febbraio. Vittoria quindi sul lato amministrativo, ma rimane il dubbio su come si sia potuto arrivare fino al Tar quando era chiarissimo che la concessione demaniale marittima era illegittima in quanto basata su un parere della Soprintendenza palesemente illegittimo.

In zona di tutela 3 del piano paesaggistico, qual è l’area di Randello, non possono infatti essere costruiti nuovi fabbricati, cioè strutture fisse, e quindi il parere della soprintendenza avrebbe dovuto essere negativo. E ciò che voleva costruire il resort con il progetto presentato in soprintendenza il 7 marzo 2014 erano proprio strutture fisse, quindi nuove costruzioni. Lo dichiara il Tar nella sua sentenza quando afferma che “nella relazione paesaggistica presentata dalla ditta la struttura in questione non è amovibile e non viene asportata oltre la stagione balneare”, “ nella relazione tecnica di accompagnamento tavola 00 si conferma il carattere permanente di tale struttura”, “la rimozione durante la stagione non balneare riguarderebbe soltanto i manufatti sull’arenile con esclusione di quelli in area boschiva”.

A questo punto ad un normale cittadino viene naturale chiedersi: ma come è potuto succedere? O il dirigente non ha letto il progetto, o non l’ha saputo leggere, oppure, fatto ancora più grave, ha dato parere favorevole pur sapendo che non poteva darlo. Nel primo caso per manifesta incompetenza e per evitare danni ai normali cittadini il dirigente che ha dato il parere e la soprintendente vanno sostituiti con persone più capaci, nel secondo caso, che vogliamo sperare non sussista, sarebbe auspicabile un rapido intervento della magistratura.

Tags: legambientemagistraturaRandellosoprintendente

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