Con la sentenza n. 19510 depositata il 30 settembre scorso, la Corte di Cassazione (Sez.V.civ.) ha confermato per la terza volta l’imponibilita? ICI delle piattaforme petrolifere che comporta, come naturale conseguenza, anche l’imponibilita? ai fini IMU e Tasi.
Come è noto, nel luglio 2015, la Guardia di Finanza ha elevato un verbale all’indirizzo della piattaforma Vega, che sorge entro le dodici miglia marine nel mare territoriale di Scicli, per un valore di 53 milioni di euro di Imu e Ici non versate e comunque dovute.
Il Comune, dal canto suo, ha posto in essere tutte le attività legate al recupero di tali somme, individuando il percorso legale più corretto e incontestabile da un punto di vista giuridico-formale.
La sentenza della Cassazione recepisce per intero quanto gia? affrontato con le precedenti sentenze ma rafforza in maniera incontestabile il principio del valore del bene da prendere a riferimento come base imponibile, anche in assenza di una rendita catastale attribuita.
E’ nota a tutti la necessita? di un intervento normativo, peraltro preannunciato nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08070 del 10 marzo 2016, nella quale il Governo precisava che “sara? compito degli Uffici tecnici dell’Amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo una soluzione normativa”.
Se la sentenza era molto attesa da tutti i Comuni che hanno contenziosi ancora aperti sulle piattaforme petrolifere e si pone ad ulteriore e non piu? controvertibile conferma dell’imponibilita? Ici, immediata e? l’estensione anche ai piu? recenti tributi IMU e Tasi, la cui base imponibile e? la medesima dell’Ici.
Nei giorni scorsi, l’assessore al bilancio del Comune di Scicli, Giorgio Vindigni, ha partecipato a un incontro nella Capitale, promosso dall’Anci, cui hanno partecipato i comuni interessati dalle trivellazioni off shore, incontro in cui è stata ribadita la necessità di un intervento normativo chiarificatore sul tema, auspicato in particolare dal Mef, dal momento che le argomentazioni della Corte di Cassazione sono chiare nell’esplicitare la debenza del tributo sulla base di criteri di quantificazione certi e documentabili, l’individuazione del soggetto attivo nel Comune antistante la piattaforme (facilmente individuabile con le tecnologie di georeferenziazione, ormai comunemente accessibili) e il soggetto passivo del tributo nel titolare di diritto di superficie sul fabbricato nonche?, in caso di esercizio dell’attivita? su area demaniale, nel concessionario.
Il confermato riconoscimento della giurisprudenza di Cassazione sull’imponibilita? della fattispecie in esame e la chiara individuazione degli elementi posti alla base della soggettivita? tributaria – attiva e passiva – dell’Ici (e dell’Imu), legittimano pertanto il proseguimento o l’instaurazione delle attivita? di accertamento del Comune.