Non dovevamo scomodare Ulpiano, insigne giurista romano, per comprendere quanto illegittima fosse la portata del provvedimento della Regione Siciliana che ha inteso nominare i commissari straordinari scaduti il 15 feb 2014, fino al 30 giugno 2014.Ma l’assessore Regionale Patrizia Valenti ha voluto richiedere un parere del Consiglio di giustizia amministrativa che non ha sorpreso nessuno bocciando inesorabilmente l’operato del dipartimento regionale Enti locali .
Il parere dei Giudici amministrativi siciliani si sintetizza in questi termini: “i commissari straordinari di cui all’art. 1 della L.R. n. 7/2013 non possono essere legittimamente nominati dopo la scadenza del 31 dicembre 2013, ma il loro incarico, qualora la relativa nomina risalga a un’epoca precedente la data del 31 dicembre 2013, conserva efficacia, alternativamente: a) fino alla costituzione dei Liberi Consorzi comunali, in sostituzione delle Province regionali e ciò implica che il disegno di legge regionale al quale sopra si è accennato divenga legge, entri in vigore e consenta, attraverso opportune norme transitorie, l’immediata operatività dei Liberi Consorzi comunali, in luogo delle sopprimende Province regionali; b) fino al 30 giugno 2014, allorquando saranno ricostituiti per via elettorale gli organi provinciali il cui rinnovo è stato nel frattempo sospeso. La Regione siciliana non, invero, potrà astenersi dal rispettare il combinato disposto degli artt. 8 del D.P.Reg. n. 3/1960 e 169 della L.R. n. 16/1963 e, quindi, dovrà emanare il decreto dell’Assessore in un tempo utile affinché gli organi provinciali siano (eventualmente, ma) comunque ricostituiti in via elettorale entro il termine finale del 30 giugno 2014”.
Tutto ciò considerato occorre subito chiarire che la Regione Siciliana ha termine massimo per approvare la riforma il 15 aprile 2014, perché l’Assessorato Reg.le alle Autonomie locali entro e non oltre tale data, nel caso di non approvazione della riforma delle province, dovrà emettere il decreto di indizione dei comizi elettorali non potrà superare la data del 15 aprile 2014, cioè, a ritroso, 60 giorni dalla data del 15 giugno individuata per la celebrazione del 1° turno elettorale.
Nelle more i Commissari straordinari nominati entro la data del 31 dicembre 2013 potranno, in prorogatio, operare fino a che l’ente intermedio (Provincia Regionale nel caso in cui non si approvi in tempo utile la riforma o Consorzio di Comuni nel caso in cui si approvi la riforma) si doterà dei propri organi di governo. Ma i poteri dei commissari e le loro azioni sono sicuramente al vaglio degli organismi di controllo.
SE è vero infatti che le nomine dei Commissari sono illegittime, altrettanto deve dirsi per gli atti dagli stessi posti in essere, ad eccezione di quegli atti che incidano solo ed esclusivamente per la conservazione del patrimonio e la gestione delle emergenze.
In tal senso tutti gli atti di spesa o di autorizzazione alla spesa rischiano di restare fuori dalla sfera degli atti ammissibili.
Appare in tal senso giustificato il timore di quanti lamentano da tempo l’improvvisazione e la cattiva amministrazione di chi a tutti i costi pretende di portare a termine una riforma, rispetto alla quale non si conoscono né i limiti, né i contenuti