Come un po’ tutti sanno, da tempo, non è più possibile fare assunzioni per una pubblica amministrazione. E’ scattato infatti un divieto assoluto che mira a ridurre drasticamente il numero degli occupati del pubblico impiego, e con esso la spesa pubblica. Non discutiamo in questa sede della bontà di questo provvedimento, e degli squilibri che sta generando nel nostro sistema economico, ( ma prometto che lo faremo presto), ma di quanto di fatto sta accadendo dentro la stessa pubblica amministrazione. In effetti per un ingegnere che va in pensione, non sempre vi è un ingegnere già assunto che può prendere il suo posto. Allora il sistema della pubblica amministrazione rischia veramente il collasso, perché vi sono molti servizi che non potranno essere erogati per carenza di personale professionalizzato in grado di fare fronte alle necessità. A far registrare le maggiori carenze di personale sono proprio i settori tecnici ed i settori contabili, dove sussistono carichi di responsabilità non indifferenti.
Allora come si può ovviare a questo problema? Alcuni enti stanno ricorrendo ad una pratica un poco desueta, ma che a mio parere diventerà nel prossimo triennio assai frequente: il comando. L’istituto del “comando” è un istituto che risale ad una previsione normativa assai antica, ovvero ad una legge del 1957, ( forse tra le più antiche nella pubblica amministrazione italiana). A legittimare il ricorso a questo istituto soccorre l’art. 30 del dlgs n. 165 del 2001, che al comma 2 – sexies prevede : “ Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia’ previsto da norme speciali sulla materia, nonche’ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”
Va chiarito a tal proposito che non esiste un sistema di mobilità temporanea ad eccezione del comando, che può avere la duplice finalità di mobilità temporanea, ( ed in tal caso occorre oltre alla convenzione tra enti anche il consenso del lavoratore), ed il comando forzoso ovvero che prescinde dalla volontà del lavoratore e che mira a realizzare un’attività nell’interesse dell’Ente ricevente, ma non annoverabile tra le attività istituzionali. ( Dicesi invece distacco quando il personale è trasferito nell’interesse dello stesso ento datore di lavoro).
E fin qui tutto mi sembra straordinariamente meraviglioso. Ad uno studio più attento, però, che sono stato costretto a compiere per un caso che mi occupa nell’Ente che sto amministrando, emerge che la scelta del personale da utilizzare in comando non è soggetta ad alcuna selezione. Di fatto mi posso scegliere la persona che meglio si aggrada al mio fabbisogno senza alcuna particolare visibilità, trasparenza, informazione, selezione, bando e quant’altro, a condizione ovviamente che lo stesso riceva il nulla osta della sua amministrazione. In effetti per come spiega il legislatore ed anche l’interprete, è un caso di totale ed assoluta invarianza di spesa pubblica perché anziché lavorare per un ente pubblico, lavora per un altro. Ma vi è di più. Questo ragionamento infatti non mi convince per nulla. Basta leggere il medesimo art. 30 del 165 del 2001, per trovare una norma assai interessante che è quella del comma 2 – bis “2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita’ di cui al comma1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,..
Se così è, occorre ribadire che chi è stato scelto per il comando si trova in posizione di vantaggio ingiusto rispetto a chi potrà successivamente tentare di accedere a quella posizione, nel rispetto di tutti i meccanismi di pubblico concorso: questo istituto del Comando rischia insomma di diventare la scorciatoia per fare una mobilità certa a favore di una persona, anziché del più “meritevole”.
Pertanto sulla scorta del combinato disposto dell’art. 30 comma 2 bis, comma 1 e comma 2 sex non pare eludibile un processo di visibilità e di trasparenza che garantisca anche nella prima fase della mobilità temporanea attraverso l’istituto del comando, una adeguata valutazione comparativa della professionalità del soggetto scelto, atteso che la mera circostanza che il soggetto sia già dipendente di una pubblica amministrazione spesso non comporta che il soggetto abbia superato un pubblico concorso, visto che oltre il 70 % dei soggetti attivi nella p.a. siciliana è stato assunto con processi di stabilizzazione del precariato.
Nitto Rosso