Cambiano le regole per la nomina dei liquidatori dei Consorzi Asi in Sicilia. Approvato all’Ars l’emendamento contenuto nel collegato alla Finanziaria regionale, presentato dall’Assessore regionale per le Attività produttive, Mimmo Turano, che, di fatto, modifica l’articolo 19 della Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 , ovvero la legge istitutiva dell’Irsap in sostituzione dei consorzi Asi: la modifica prevede la cessazione degli incarichi degli 11 commissari nei consorzi (uno per ogni zona industriale) e va verso la nomina di soli due commissari liquidatori, che saranno scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la Sicilia occidentale e quindi per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela e uno per la Sicilia orientale ovvero per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina.
L’emendamento approvato dall’Ars corregge la vecchia normativa che imponeva la scelta dei commissari tra dirigenti e personale dell’Irsap e delle stesse Asi in contrasto anche con la Legge regionale 8/2017.
“Grazie alla modifica voluta dall’assessore Turano si mette finalmente ordine su una materia che aveva sollevato rallentamenti e problematiche – dice il Commissario ad acta Irsap, Giovanni Perino -. Un aspetto molto importante e nuovo rispetto al passato – è che i commissari liquidatori dovranno trasferire ai Comuni le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze; elemento questo rilevante perché eviterà in futuro rimpalli di competenze e confusione rispetto alla gestione e manutenzione di strade e infrastrutture, che pur essendo state costruite dai Consorzi Asi, sono ormai contigui alla restante viabilità comunale, e quindi al servizio dell’utenza cittadina.
In questo modo – chiarisce Perino – gli imprenditori insediati e/o che intendono insediarsi non saranno appesantiti da ulteriori spese che con la precedente norma avrebbero dovuto riconoscere all’Irsap per gli stessi servizi già pagati attraverso le imposte comunali di IMU, TARI e TASI ma non erogati dai Comuni”.
Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, potranno avvalersi – dopo la stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate – di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
La modifica normativa impone, inoltre, ai commissari liquidatori di trasmettere con cadenza semestrale una relazione dettagliata sull’attività svolta agli assessori regionali per le Attività produttive, e all’Economia per i controlli contabili, a garanzia di un più efficace controllo sulla gestione della liquidazione da parte della Regione.